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Oggi: Feb 09, 2012
 
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Presidente M. Anna Arras

PREMESSA

 

La Comunità S. Giorgio Gruppo Famiglia si costituisce a Porto San Giorgio il 10 Dicembre 1975.

La Regione Marche con Decreto n. 674 dei 1.7.1992 riconosce all'Associazione la personalità giuridica privata e ne approva lo Statuto.

In data 22 ottobre 1997, con atto notarile n. 97909 l'Associazione modifica in parte il proprio Statuto, precisando meglio scopi e strumenti per intervenire più specificamente nel settore della salute mentale. Viene modificata cosi la denominazione in GRUPPO FAMIGLIA ‑Comunità Residenziale per la Salute Mentale ‑ Onlus

Con Decreto Dirigenziale n. 55 l'Associazione "Gruppo Famiglia" viene iscritta al n. 66 del registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Marche con D.G.R. n. 72312001, ai sensi degli articoli 1 e 7 dei D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

 

STATUTO

 

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata "Gruppo Famiglia" ‑ Comunità Residenziale per la Salute Mentale ‑ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile come "Associazione Gruppo Famiglia ‑ O.n.I.u.s.". Tale locuzione sarà utilizzata in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, segno distintivo e atto di corrispondenza dell'Associazione.

Art.2

L'Associazione, che opera esclusivamente nell'ambito della Regione Marche, ha sede in Porto San Giorgio (FM) al Viale delle Regioni n. 4. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse purché operino nell'ambito territoriale della Regione Marche, con delibera dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo,

Art.3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento dell'assistenza sociale e socio‑sanitaria a favore di persone con disabilità psichica.

La sua attività consiste in particolare:

a) nel promuovere l'inserimento nel tessuto sociale di persone svantaggiate a causa del disagio psichico attraverso iniziative e progetti di carattere sociale e sanitario:
b) nel tutelare e garantire il pieno diritto di cittadinanza delle persone di cui al punto a);
c) nell'operare per il superamento di tutte le situazioni che producano emarginazione;
d) nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di considerare il disagio psichico non un fatto individuale ma collettivo superabile attraverso l'impegno di tutti per migliorare le condizioni di vita di chi ne è colpito;
e) nell'instaurare rapporti di collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, Associazioni ed Organizzazioni che si ispirano alle medesime finalità anche in campo nazionale;
f) nel vigilare affinché vengano rispettate norme, leggi, regolamenti e programmi emanati dalle autorità nazionali ed internazionali in materia di tutela e sviluppo psicosociale di persone colpite da disagio psichico;
g) nell'intervenire con tutti i mezzi civili e democratici affinché nell'organizzazione sociale, culturale e sportiva del territorio i disabili non siano discriminati ma trovino nel tessuto strutturale e relazionale di vita una stimolazione favorevole al loro inserimento;
h) nel favorire, organizzare, promuovere convegni, seminari e ogni altra attività informativa tesa a superare gli ostacoli legislativi, politici, culturali e di ogni altra natura che impediscono una piena e reale integrazione dei soggetti di cui al punto a).

L'Associazione si prefigge di conseguire gli scopi, di cui sopra, mediante:

‑ la gestione di strutture e di servizi sia residenziali che diurni di tipo socio‑educativo, assistenziale, terapeutico, riabilitativo, socio‑sanitario, rivolti ai disabili psichici in collaborazione con gli Enti e Servizi Pubblici dei territorio;
‑‑ la gestione diretta di "attività accessorie" consistenti in semplici lavorazioni che sviluppino la manualità, educhino la persona all'impegno e ad una mentalità al lavoro intesa come strumento di possibile futura autonomia;
‑la gestione di attività "direttamente connesse" volte alla promozione ed all'organizzazione di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento rivolti a coloro che a qualsiasi titolo operino o intendano operare per l'Associazione o ne facciano parte;
‑ la collaborazione con le Scuole Professionali Regionali per Educatori allo scopo di far svolgere agli allievi, presso la struttura dell'Associazione, periodi di tirocinio. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'Art. 10, co. 5 dei D.Igs, n.460/1997.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) contributi ordinari (o quote associative) degli associati nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e contributi straordinari degli associati deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
b) beni mobili, immobili e mobili registrati acquistati con il contributo degli Associati;
c) erogazioni di Enti Pubblici e Privati, e da parte di privati cittadini;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) introiti derivanti da raccolte di sostegno direttamente connesse alle finalità perseguite dall'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi e il capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al co.6 dell'art. 10 dei D.Igs 411211997 n. 460. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali beni mobili ed immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio dell'Associazione saranno intestati all'Associazione medesima. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art.6

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnano a realizzarla fornendo un contributo economico o fattivo di lavoro o di idee. Non può aderire all'Associazione in qualità di associato colui che, usufruendo direttamente dei servizi della stessa in qualità di ricoverato, non possa fornire un contributo fattivo di lavoro e di idee per la realizzazione degli scopi associativi.

Gli associati si distinguono in:

a) Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
b) Associati Onorari: coloro che si distinguono per opere altamente meritorie a favore dell'Associazione;
c) Associati Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La classificazione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati in merito ai loro diritti e doveri verso l'Associazione, fatta salva la quota associativa di cui gli Associati Onorari sono esenti.

L'ammissione viene deliberata previa presentazione di domanda scritta contenente i dati relativi al soggetto aderente nonché l'impegno ad attenersi al presente Statuto e di osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate da parte del richiedente dal Consiglio Direttivo, il quale decide a suo insindacabile giudizio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. li numero degli associati è illimitato.

Art.7

Fra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dall'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; essi hanno altresi diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo. Gli associati maggiori di anni diciotto hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dall'Associazione. Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell' Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno l'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede. Gli associati devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non presentano dichiarazione di recesso nei termini e modalità di cui all'articolo seguente saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale associativa. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, regolamenti e delibere adottate; che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento di contributi annuali; che svolga attività contrarie agli interessi associativi ovvero rechi danni gravi all'Associazione. La deliberazione di esclusione da parte dei Consiglio Direttivo, deve intervenire previa richiesta di comunicazione scritta contenente giustificazioni da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione almeno 30 giorni prima della delibera di esclusione. Nell'ipotesi di morosità nel versamento del contributo (o quota associativa) annuale l'associato potrà essere escluso solo qualora non ottemperi alla richiesta di versamento avanzata dal Consiglio Direttivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione fattagli dalla richiesta. L'associato può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione di recesso che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato receduto o escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può riprendere i contributi versati al fondo comune, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art.9

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'assemblea rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata dal Presidente quando lo reputi opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati. Il Presidente convoca l'assemblea degli associati con avviso scritto da inviarsi mediante lettera spedita al domicilio dell'associato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire tutti gli associati effettivi che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che risultano iscritti nel libro degli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare solo due altri associati mediante delega che può essere apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia amministratore dell'Associazione. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico‑finanziario entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi. L'assemblea ordinaria, in particolare, nomina i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune e del patrimonio. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene in proprio e, per delega, i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può avvenire anche nel giorno successivo alla prima, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio e, per delega, della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può esser consultato da tutti gli associati.

Art.11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, tutti eletti dell'Assemblea degli associati tra i propri componenti. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data di convocazione. Si può prescindere dalle formalità di convocazione del Consiglio Direttivo qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni, ed i relativi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla sostituzione mediante cooptazione, fino alla successiva assemblea ordinaria degli associati, la quale provvede, su convocazione del Presidente o di un suo delegato, alla nomina del nuovo consigliere. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione previste dal presente Statuto o dal regolamento e/o deliberate dell'Assemblea degli associati, per il raggiungimento degli scopi associativi esclusi quegli atti che la legge, lo Statuto o i regolamenti interni riservano tassativamente l'assemblea. Il Consiglio Direttivo, in particolare, a titolo esemplificativo: predispone il rendiconto economico‑finanziario, delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli aderenti l'Associazione, predispone i regolamenti interni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresi nominare collaboratori, anche esterni, nei limiti necessari a regolare il funzionamento dell'Associazione ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, determinandone gli eventuali compensi.

Art.12

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Egli inoltre convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Art.13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, decadenza, incompatibilità o malattia. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati.

Art.14

Il Segretario partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione con funzioni di verbalizzante: redige i verbali dell'Associazione e li custodisce. Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli associati. Il Tesoriere tiene la contabilità e i bilanci dell'Associazione, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell'Associazione, può quietanzare ricevute per conto dell'Associazione medesima. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea degli associati. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate anche in una sola persona.

Art.15

L'assemblea degli associati può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi tra cui il Presidente e da due supplenti. I membri del Collegio possono essere nominati anche fra i non associati. Il Collegio resta in carica quattro anni e svolge le funzioni di revisione e controllo, previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Art.16

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art.17

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico‑finanziario. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico‑finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea degli associati entro il 30 giugno di ciascun anno. Dal rendiconto dovranno risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti dall'Associazione.

Art.18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati dell'Assemblea straordinaria, la quale deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, stabilendone i poteri. L'Associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, co.190, della Legge 2311211996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge annuale.

Art.19

Qualsiasi controversia originante dalla interpretazione o esecuzione del presento Statuto, o comunque relativa alla vita dell'Associazione, sarà devoluta ad un arbitro nominato o sull'accordo delle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'Associazione su richiesta della parte più diligente. Tale arbitro deciderà ex bono et aequo quale amichevole compositore nella veste di "arbitro irrituale".

Art.20

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia